La pubblicazione sul giornale di una notizia lesiva dell’onore di una persona è lecita se il giornalista ha verificato la veridicità della stessa!
Il giornalista ha sempre l’obbligo di verificare la veridicità della notizia; adempiuto a tale onere, la pubblicazione è lecita.
Il diritto di cronaca consente ai giornalisti di pubblicare e divulgare una notizia lesiva dell’onore altrui ma solo se ricorrono tre condizioni:
1) la verità oggettiva o presunta purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista;
2) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione e alla divulgazione di tale notizia;